PSICOLOGO: chi è e che cosa fa

Nella Legge del 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo” definisce che “la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
“Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale”. “Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione”.
Lo psicologo, quindi, ha conseguito la laurea quinquennale in psicologia, ha effettuato il tirocinio pratico annuale che consente di accedere all’Esame di Stato, lo ha superato per potersi iscrivere all’Ordine Nazionale degli Psicologi. Le sue attività possono essere molto varie: in riferimento all’area della cura, esse vedono in genere l’utilizzo del colloquio clinico e dei test psicologici per costruire insieme al paziente una spiegazione comprensibile e utile della situazione problematica che lo ha portato alla consultazione, nella cornice della sua storia personale e familiare e del contesto sociale di cui fa parte (diagnosi). Da questa prospettiva condivisa nasce la proposta di intervento di abilitazione-riabilitazione o di sostegno psicologico, cioè un percorso di accompagnamento finalizzato al superamento di un periodo critico sostenendo le risorse attuali della persona, in assenza della necessità di un cambiamento della struttura di personalità.
Lo psicologo non psicoterapeuta non può effettuare interventi di psicoterapia, per i quali può inviare ad un altro professionista.